Codice Etico

Premessa

Questo codice fa parte integrante del Regolamento della Società Italiana di Psicologia di Comunità (SIPCO) ed attiene agli aspetti etici dell'attività di ricerca e d’intervento, singolarmente o congiuntamente considerati, nonché ai principi a cui debba informarsi ogni attività didattica inerente la “Psicologia dicomunità”.

Ai principi di comportamento ed alle specifiche condotte indicate dal presente codice debbono conformarsi i membri della Società Italiana di Psicologia di Comunità.

Gli iscritti alla SIPCO devono altresì attenersi, nell’esercizio delle loro attività professionali ed in quelle ad esse connesse o strumentali, alle specifiche condotte dettate dai codici deontologici professionali cui sono assoggettati in relazione all’iscrizione a specifici albi, collegi od elenchi (per esempio, codice etico degli psicologi per gli psicologi, codice etico dei medici per i medici) ed a cui pertanto si rinvia.

Conseguentemente, le disposizioni del presente codice devono essere interpretate in armonia con le indicazioni ed i precetti deontologici provenienti dalle fonti sopra indicate, particolarmente con riguardo alle seguenti materie: la ricerca; l’intervento; la persona vista nelle diverse fasi del ciclo di vita ed in relazione alle sue concrete abilità; l’utilizzo degli strumenti d’indagine ed i test. Per quanto riguarda, nello specifico, l’utilizzo di animali nelle ricerche e/o negli interventi (per esempio, ippoterapia, pet therapy, etc.), si vedano le disposizioni riportate in fondo al presente documento.

Si rammenti che la mancata conoscenza dei principi e delle norme di comportamento accolte nel presente codice, o alle quali lo stesso rimanda, non è scusabile e dunque non esime dalla responsabilità disciplinare.

 

 

1.  Principi generali

1.1 Competenza

Gli iscritti alla Sipco devono essere consapevoli delle proprie competenze e dei limiti di queste e usare solo quei metodi e tecniche per le quali abbiano una adeguata preparazione scientifica e una corrispondente esperienza pratica. Devono inoltre aggiornarsi sulle teorie e le tecniche inerenti al proprio ambito di ricerca e intervento.

Nelle ricerche e negli interventi in cui sia possibile ipotizzare un potenziale danno fisico e/o psicologico (si veda il punto 2.2), devono essere comunque incluse nel gruppo di ricerca, o consultate, persone esperte dello specifico settore di indagine (per esempio di psicologia clinica, di neonatologia, e così via). In ogni caso, la preparazione di coloro che svolgono ricerca deve comunque essere tale da includere anche la capacità di evitare rischi per il benessere fisico e psicologico dei/delle partecipanti alla ricerca.

 

1.2 Integrità

Chi fa ricerca e/o intervento si deve qualificare esattamente per quanto riguarda i titoli di studio e professionali, la formazione culturale e le esperienze professionali precedenti, e l'attuale attività scientifica, di insegnamento e professionale. Le competenze devono essere rese esplicite in modo corretto alle persone che collaborano alla ricerca, o che vi partecipano, e in generale alle persone con cui si viene acontatto.

 

1.3 Responsabilità sociale

Le responsabilità primarie di chi svolge attività di ricerca e/o intervento includono i seguenti  aspetti:

  • impegnarsi a rispettare, e a fare rispettare, le norme di legge vigenti in materia di sicurezza, di sperimentazione e di ricerca con minori eadulti;
  • accrescere le conoscenze sul comportamento umano e favorire la diffusione delle conoscenze allo scopo di promuovere il benessere e l’empowerment delle persone, dei gruppi, delle comunità;
  • in ogni ambito professionale gli iscritti alla Sipco operano per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace.

Inoltre, i membri della Sipco:

  • sono consapevoli della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, possono intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto devono prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, comunitari, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della loro influenza, e non utilizzare indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della loro prestazioneprofessionale;
  • sono responsabili dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze;
  • si impegnano a fare il possibile perché sia evitato un cattivo uso delle ricerche e/o degli interventi, delle teorie su cui si basano, delle tecniche e dei metodi che utilizzano. Ciò comprende il fornire strumenti e insegnare tecniche in sedi non appropriate o a persone non sufficientemente preparate ad applicarle;
  • si preoccupano dell'immagine che si dà della Sipco, sia in sedi scientifiche che attraverso i media;
  • si preoccupano del benessere psicologico di tutte le persone con cui lavorano, e con cui a vario titolo entrano in contatto nelle diverse fasi della ricerca e/o dell’intervento (ad esempio collaboratori/trici, studenti/esse e ogni tipo di personale informazione).

Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e/o intervento e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, i soci valutano attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all’occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Gli iscritti alla Sipco, su casi specifici, esprimono valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta, ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile.

 

2.  Norme etiche

2.1 La riservatezza

A chi partecipa alla ricerca e/o intervento deve essere sempre garantita la possibilità dell'anonimato. Quando i dati vengano presentati in sedi scientifiche o in altri contesti, deve comunque essere garantita la non riconoscibilità personale di chi partecipa alla ricerca e/o intervento. Nei casi particolari in cui questo non sia possibile, deve essere ottenuto il consenso di chi abbia partecipato alla ricerca e/o intervento per quanto attiene ai prevedibili usi e alla diffusione dei dati che lo/la riguardano.

Il consenso di chi partecipa deve essere ottenuto per iscritto nei casi in cui non sia tutelato l'anonimato e in tutti i casi che implichino l'uso di procedure dolorose o potenzialmente disturbanti e di possibili violazioni della privacy.

2.2 Consenso informato e libertà della persona di ritirarsi dalla ricerca e/o intervento

In tutti i casi in cui si vogliano utilizzare dati ottenuti in una ricerca o in un intervento (per esempio video o audioregistrazioni), è necessario ottenere il consenso delle persone che vi hanno  partecipato, che devono, inoltre, essere informate in modo corretto e per loro comprensibile su tutti gli aspetti della ricerca che potrebbero indurle a ritirare il consenso. Deve anche essere chiaro il nome, l'eventuale istituzione di appartenenza e lo status scientifico e professionale di chi effettua la prestazione professionale.

Chi partecipa alla ricerca e/o intervento deve essere esplicitamente informato/a della libertà di ritirarsi in ogni momento. La libertà di partecipare deve essere accertata con particolare cura nel caso di persone istituzionalizzate, ospedalizzate o detenute. Nel caso in cui vi sia una relazione esplicitamente asimmetrica fra chi partecipa e chi effettua l'indagine (ne è un caso la relazione docente/studente), è necessario evitare che il rifiuto di partecipare comporti esitinegativi.

A queste regole sono ammesse solo le seguenti tre eccezioni:

  1. Quando una persona non sia in grado di esprimere il consenso, esso va richiesto a chi ne ha la responsabilità (per neonati/e e per bambini/e ai genitori; per scolari/e e studenti/esse, nel caso in cui la ricerca e/o intervento si svolga in ambiente scolastico, alle autorità scolastiche; per i soggetti con disabilità psichica e in generale per i/le pazienti non in grado di dare il consenso, esso va chiesto a chi ne ha la responsabilità legale, e alle figure professionali che li abbiano in cura, siano esse di ambito medico o psicologico). Nel caso di minori in grado di comprendere la richiesta di collaborazione, occorre un doppio consenso: del/la minore e di chi ne ha laresponsabilità.
  2. Nel caso di ricerche e/o interventi svolte con metodi osservativi non intrusivi, in luoghi pubblici e senza la possibilità preventiva o successiva di contattare le persone, dunque in assenza di un loro consenso, ne va comunque tutelata la riservatezza, ad esempio rendendo non riconoscibili i volti e le voci al momento della diffusione dei risultati, così come gli altri segni distintivi che ne agevolino il riconoscimento.
  3. Per quanto riguarda le ricerche e/o interventi che prevedono l'uso dell'inganno, e quindi l'impossibilità di ottenere un consenso informato preventivo, si veda il punto

 

2.3 Il rischio di danni permanenti o temporanei a chi partecipa alla ricerca e/o intervento

La ricerca e/o l’intervento non devono comportare alcun rischio di danni permanenti a chi vi partecipi.

Quando in una ricerca e/o intervento si individua la possibilità del verificarsi di danni temporanei o permanenti di natura fisica o psicologica, occorre fornire ampia informazione e ottenere un consenso scritto o, dove la prudenza lo richieda e l’esperienza professionale lo consigli, la ricerca e/o l'intervento devono essere sospesi.

Anche nei casi in cui non siano normalmente prevedibili danni fisici o psicologici alla persona, chi opera deve mettere in atto tutte quelle procedure (per esempio un'intervista di follw-up) che permettano di accertare l'eventuale presenza di effetti disturbanti e, di conseguenza, di mettere in atto le procedure necessarie esplicitate nel punto precedente.

Inoltre i processi/interventi messi in atto non devono comportare rischi (di qualsiasi natura, ad esempio conflitti, ma anche insuccessi) a danno delle persone senza che queste ne siano adeguatamente informati e se ne assumano consapevolmente la responsabilità.

 

Nei casi in cui si usino metodi osservativi in cui le persone non siano informate preventivamente della loro partecipazione alla ricerca e/o intervento, occorre attenersi alle seguenti regole:

  1. possono essere registrate (con sistemi audio, video, o semplicemente con appunti) solo le situazioni che si svolgano in un luogopubblico;
  2. non devono essere riconoscibili, a meno di un esplicito consenso scritto, coloro che partecipano alla ricerca e/o

Le possibili eccezioni alla tutela della riservatezza sono limitate ai seguenti casi:

  1. la consultazione con altre figure professionali (ad esempio, in ambito medico o psicologico) tenute a loro volta ad analoga riservatezza;
  2. Le eccezioni alla tutela della riservatezza sono limitate ai casi previsti dalla legge in materia di “segreto professionale”.

 

 

2.4  La protezione/tutela di coloro che partecipano alla ricerca e/o intervento (operatori, collaboratori, partecipanti, committenti)

Chi svolge la ricerca e/o intervento è responsabile del trattamento ricevuto da coloro che vi partecipano da parte delle persone che, a diverso titolo, collaborano e partecipano ad essa (ad esempio, studenti/esse, laureandi/e, tirocinanti, tecnici di laboratorio o altre figure professionali). È pertanto garante del fatto che gli eventuali collaboratori osservino i principi etici a cui questo codice si riferisce.

Chi svolge la ricerca e/o intervento non può costringere le persone ad alcunché, facendo ricorso alla forza fisica e al convincimento forzato.

Qualora emergano dalla ricerca e/o intervento informazioni (anche estranee all'obiettivo proposto), su aspetti della salute fisica e mentale di coloro che vi partecipano (partecipanti o committenti) che meriterebbero approfondimenti (ad esempio, deficit neurologici, problemi affettivi o cognitivi non diagnosticati in precedenza), occorre consigliare alla persona (o a chi ne ha la responsabilità legale) di rivolgersi a strutture che possano effettuare ulteriori indagini o possibili interventi.

Nell’esercizio della professione, l’iscritto alla Sipco rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al segreto professionale, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni (partecipanti e committenti); ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.

Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui l’iscritto alla Sipco opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.

L’iscritto alla Sipco non usa impropriamente gli strumenti di diagnosi e di valutazione di cui dispone.

Nel caso di interventi commissionati da terzi, informa i soggetti circa la natura del suo intervento professionale, e non utilizza, se non nei limiti del mandato ricevuto, le notizie apprese che possano recare ad essi pregiudizio.

Nella comunicazione dei risultati dei propri interventi diagnostici e valutativi, l’iscritto alla Sipco è tenuto a regolare tale comunicazione anche in relazione alla tutela dei soggetti.

Ogni relazione, articolo, saggio, rapporto che divulga la ricerca e/o l'intervento in forma che consenta il riconoscimento del committente o dei partecipanti alla ricerca e/o intervento deve essere rivisto al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti implicati.

In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente della ricerca e/o intervento non coincidano, l’iscritto alla Sipco tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.

 

2.5 La diffusione delle ricerche e/o interventi in sedi scientifiche

In occasione della presentazione delle ricerche e/o interventi in sedi scientifiche (congressi, riviste, altre pubblicazioni), devono essere rispettati i seguenti requisiti:

  1. Non devono essere presentati in alcuna sede, né pubblicati, dati falsificati, inventati o distorti in tutto o in parte. Non devono essere utilizzati dati raccolti in altre ricerche senza citare la fonte o avere il consenso di chi le ha condotte.
  2. Coloro che hanno svolto la ricerca e/o l’intervento devono esplicitare il loro ruolo e la loro responsabilità riguardo ai dati raccolti. Alle persone che abbiano collaborato in modo sostanziale in varie fasi della ricerca va riconosciuta la contitolarità dell'articolo o della presentazione. Ad altre persone che abbiano avuto un ruolo meno sostanziale, ma riconoscibile, va fatto esplicitamente riferimento nel testo. Quando si utilizzi parte del lavoro di studenti/esse e di laureandi/e, il loro nome va citato come coautori o collaboratori o menzionato nei ringraziamenti, a seconda del lavoro effettivamente
  3. Ogni presentazione di ricerche e/o interventi nelle sedi scientifiche dovrebbe avere un carattere di originalità e non essere la ripetizione di lavori già presentati. Nel caso si tratti di una ricerca e/o intervento già pubblicati o già presentati a congressi, ciò va dichiarato esplicitamente congli opportuni riferimenti.
  4. I riferimenti al lavoro altrui devono essere sempre espliciti e precisi. Ciò anche nel caso in cui non si tratti di ricerche e/o interventi già pubblicati, ma di materiale noto a chi scrive attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni
  5. I membri della Sipco che fanno ricerca e/o interventi devono essere disponibili, per un periodo di tempo di tre anni dalla pubblicazione di una ricerca e/o un intervento, a mostrare, su richiesta, i propri dati grezzi ad altri per scopi di discussione
  6. Nella comunicazione delle ricerche e/o degli interventi va evitato un uso del linguaggio che manifesti forme di discriminazione di genere, etniche, religiose o di qualsivoglia gruppo o minoranza.

 

2.6 La divulgazione attraverso i media

I membri della Sipco che svolgono ricerca e/o intervento sono anche responsabili dei loro interventi personali relativi alla divulgazione dei risultati attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Essi debbono essere improntati alle seguenti linee:

  1. Vanno presentate solo idee che siano sostenute da teorie adeguate, o almeno da una personale esperienza professionale. Non vanno presentati come definitivi dati preliminari per i quali non vi sia ancora un'adeguata certezza
  2. Occorre evitare di personalizzare il rapporto tra l’utente e chi svolge la ricerca e/o l’intervento. Inoltre occorre astenersi dall'esprimere valutazioni e giudizi su casi specifici che non siano basati sulla conoscenza diretta e personale del caso e su una adeguata
  3. Va assolutamente scoraggiato l'uso, anche parziale, di dati, tecniche o strumenti di indagine da parte di persone professionalmente non preparate a questo scopo.

 

2.7   L'uso dei risultati della ricerca e/o intervento e l'insegnamento della Psicologia di Comunità

Chi fa ricerca e/o intervento in Psicologia di comunità è impegnato a valutare l'adeguatezza delle sedi in cui presentare i risultati dell'attività di ricerca al fine di evitare fraintendimenti o un loro cattivo uso.

Occorre comunque evitare di insegnare l'uso di tecniche e di strumenti di ricerca in sedi non scientificamente appropriate. Particolare cura va posta nelle determinazione del livello di competenza personale necessario all'applicazione delle tecniche e degli strumenti di ricerca oggetto della didattica. Non deve comunque essere permesso alle persone in formazione un uso autonomo di tali strumenti, prima che queste abbiano raggiunto l'adeguata preparazioneprofessionale.

Nell'insegnamento universitario e nella supervisione di ricerche altrui (come tesi di laurea, lavori di tirocinanti, lavori di collaboratori/trici in formazione) il/la docente è responsabile di tutti gli aspetti del trattamento. Devono essere messe in atto tutte le misure ragionevoli per accertare la competenza e l'adeguatezza dei collaboratori (come studenti/esse, tirocinanti, ricercatori/trici in formazione). Tra gli altri suoi compiti, deve accertarsi della correttezza con cui questi si qualificano all'esterno.

 

3. Sanzioni per il mancato rispetto del Codice Etico

L’inosservanza delle disposizioni del presente codice è punita con l’espulsione dalla SIPCO, decisa dal Direttivo.

Si veda il documento: Norme per la protezione degli animali utilizzati per fini scientifici o tecnologici.

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