Statuto

STATUTO Società Italiana di Psicologia di Comunità (S.I.P.CO.) approvato nell'assemblea del 09 settembre 2025

Art. I – DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’associazione fra laureati/e in psicologia e ricercatori/trici, anche con laurea diversa ma in possesso di un titolo di studio in ambito psicologico (es. master, dottorato, specializzazione) che operano nell’area della Psicologia di Comunità, denominata per esteso “Società italiana di Psicologia di Comunità”, d’ora in poi “SIPCO”, ovvero l’“Associazione”, con struttura e organizzazione democratica, in ottemperanza all’art. 10 DL 460/97. L’Associazione ha sede legale in Italia, in Milano, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, Dipartimento di Psicologia, presso Largo A. Gemelli 1, 20123 Milano.

Art. II – SCOPI

 La SIPCO è un’associazione scientifica e culturale apartitica e senza fini di lucro che ha lo scopo di promuovere la diffusione della cultura della Psicologia di Comunità nei diversi ambiti della società civile.

In particolare, gli obiettivi che l’associazione si propone sono:

Diffondere e approfondire gli aspetti teorici e di ricerca, le tecniche e le metodologie di consulenza, formazione e ricerca-intervento proprie della Psicologia di Comunità, anche attraverso pubblicazioni e convegni;

  1. Favorire la diffusione e condivisione di informazioni professionali, culturali e scientifiche;
  2. Migliorare le competenze in ambiti come la progettazione e la gestione di interventi sociali, la promozione del benessere comunitario e la prevenzione delle problematiche sociali attraverso corsi di formazione e aggiornamento per professionisti/e del settore e gruppi di lavoro tematici;
  3. Promuovere la cultura della Psicologia di Comunità e sviluppare la professione di Psicologo/a di Comunità in ambito nazionale attraverso il riconoscimento e la valorizzazione della disciplina nello sviluppo della professione psicologica;
  4. Stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni/associazioni nazionali e internazionali che si occupano di problematiche di comune interesse in un’ottica interdisciplinare;
  5. Promuovere collaborazioni lavorando in sinergia con enti pubblici e privati, istituti di ricerca, organizzazioni non governative, cooperative e altre associazioni;
  6. Rappresentare gli associati/le associate nei rapporti con istituzioni locali, regionali, nazionali e internazionali.

Tutto ciò al fine di sviluppare interventi comunitari e progetti di ricerca applicata, con particolare attenzione alla prevenzione e alla promozione della salute e del benessere sociale.

Tra le finalità istituzionali dell’associazione sono escluse la tutela sindacale degli associati e delle associate e

l’attività sindacale di categoria.

Art. III – MODALITÀ DI PERSEGUIMENTO DEGLI SCOPI SOCIALI

 Gli scopi dell’Associazione di cui all’art. II saranno perseguiti attraverso le seguenti attività/strumenti:

  1. Organizzazione di convegni e seminari: SIPCO promuove eventi, conferenze, summer school e incontri per diffondere i risultati della ricerca in psicologia di comunità e favorire il dialogo tra ricercatori/trici e professionisti/e sul campo;
  2. Pubblicazione di studi e ricerche: SIPCO sostiene la produzione e la diffusione di pubblicazioni scientifiche, rapporti di ricerca e articoli, anche sotto forma di materiale multimediale, realizzati in proprio o per conto terzi, contribuendo in tal modo alla costruzione di una letteratura in psicologia di comunità anche attraverso la Rivista di Psicologia di Comunità;
  3. Promozione e cura di siti web e altra presenza sul web, che abbiano lo scopo di perseguire gli obiettivi statutari e/o promuovere l'Associazione;
  4. Istituzione di premi e borse di studio per studenti/esse e neolaureati/e al fine di sostenere la ricerca nell’ambito della Psicologia di Comunità e la partecipazione a convegni e summer school organizzati da SIPCO per i/le giovani;
  5. Effettuare un aggiornamento del panorama regionale, nazionale ed internazionale in materia di Psicologia di Comunità ed offrire ai propri soci le informazioni acquisite inerenti alla professione;
  6. Offrire spazi per il confronto con altre professioni affini allo Psicologo di Comunità in ottica interdisciplinare;
  7. Ogni altra attività che anche indirettamente possa essere utile o opportuna per gli scopi dell’Associazione.

In relazione alle attività finalizzate al conseguimento degli scopi sociali – svolte direttamente o indirettamente – SIPCO, i/le componenti degli organi sociali nella loro collegialità, il/la Presidente e legale rappresentante, nonché i suoi mandatari e le sue mandatarie, operano all’interno di un contesto statutario che esclude ogni attività a scopo di lucro, anche se di carattere imprenditoriale. Fa eccezione quanto eventualmente promosso nell’ambito del Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM). Tutti i soggetti sopra indicati si impegnano, e dichiarano in tal senso al momento della nomina, ad agire in regime di assoluta autonomia e indipendenza rispetto a interessi di terzi.

In relazione alle attività attuate dall’associazione, SIPCO adotta una procedura specifica per prevenire e regolare l’insorgenza, anche potenziale, di conflitti di interesse. Tale procedura, eventualmente adottata anche per i processi previsti nel quadro delle attività connesse al Programma Nazionale di Educazione Continua in Medicina – ECM, è richiamata nella dichiarazione di cui al precedente capoverso.

L’Associazione potrà istituire rapporti di consulenza e collaborazione con enti pubblici e privati, qualora gli esiti di tali rapporti contribuiscano allo sviluppo e divulgazione degli scopi dell’associazione, e compiere ogni altra iniziativa che il Consiglio Direttivo o il Comitato Scientifico o l'Assemblea dei Soci riterranno utili al perseguimento delle finalità statutarie.

ART. IV – DURATA DELL'ASSOCIAZIONE

 La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. V – SOCI

Possono ottenere la qualifica di socio coloro che operano professionalmente nell’ambito della Psicologia di Comunità, con attività di ricerca e applicazioni professionali riguardanti: i fattori individuali e contestuali che incidono sul benessere e la qualità della vita, interventi comunitari e progetti di ricerca applicata, con particolare attenzione alla prevenzione e alla promozione della salute e del benessere sociale secondo una prospettiva biopsicosociale.

Possono acquisire la qualità di socio, senza limitazioni, tutti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo. All'atto della domanda il/la richiedente deve fornire la documentazione richiesta stabilita dal Consiglio e specificata nel Regolamento. Il Consiglio delibera l’ingresso del nuovo socio/della nuova socia con validità dal momento della domanda nella prima riunione tenuta dopo la presentazione della domanda di adesione. A seguito della delibera di ammissione come socio/a, questi dovrà versare la quota associativa annuale.

Sono previste tre categorie di soci/e:

  • Ordinari, sono le persone che svolgono attività di ricerca e/o intervento nel campo della psicologia di comunità con un rapporto di lavoro stabile in Università, Enti pubblici e privati compresi enti del Terzo Settore e Istituzioni scientifiche.
  • Affiliati, sono le persone che svolgono attività professionali, di studio o ricerca nel campo della psicologia di comunità, ma che non hanno un rapporto di lavoro strutturato con l’Università o con altri Enti o Istituzioni scientifiche. Rientrano in questa tipologia quanti abbiano conseguito o stiano conseguendo titoli di formazione post-lauream nel campo della psicologia di comunità, dottorande e dottorandi, persone che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, persone con assegni di ricerca, borse o di rapporto di lavoro a termine finalizzato ad attività di ricerca e intervento. Rientrano altresì in questa categoria pensionati e liberi professionisti/e, anche in quiescenza, che operano nell’ambito della psicologia di comunità. Le socie e i soci affiliati pagano una quota ridotta prevista da Regolamento.
  • Onorari, sono le persone italiane o straniere, appartenenti al mondo scientifico e culturale, nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione e che si siano particolarmente distinte nell’ambito della Psicologia di Comunità. Tali soci/socie sono esonerati/e dall’obbligo di versamento della quota

 Hanno diritto di voto in Assemblea i Soci Ordinari e Affiliati, purché in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La partecipazione alla vita associativa è permanente e non può avere carattere temporaneo. Il contributo associativo è personale e non può essere trasferito a terzi. I soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto e ad attenersi alle norme del codice deontologico della professione.

I soci/Le socie svolgeranno la propria attività all'interno dell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, in ragione della disponibilità personale.

Hanno altresì il diritto di essere rimborsati/e per le spese preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

Le procedure elettorali per la nomina delle cariche sociali avvengono con le modalità previste nel presente Statuto e nel Regolamento, e prevedono lo scrutinio segreto.

I soci/Le socie hanno il dovere di versare la quota sociale annuale nei termini definiti dal Consiglio Direttivo e di rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno dell'Associazione.

L’associazione potrà, inoltre, assumere lavoratori e lavoratrici dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

ART. VI – CESSAZIONE DELL’APPARTENENZA ALL’ASSOCIAZIONE

 I soci e le socie cessano di appartenere all’associazione per i seguenti motivi:

  1. Recesso: il/la socio/a richiede volontariamente di recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
  2. Decadenza per morosità: il/la socio/a si intende decaduto nel caso non abbia versato le quote sociali per un periodo superiore ai 12 mesi, decorsi i quali siano intervenuti senza riscontro due solleciti da parte del
  3. Esclusione, nei casi in cui:
    1. non si osservino le deliberazioni dell’Assemblea o del Consiglio o non si adempiano agli obblighi di collaborazione assunti con l'Associazione senza giustificato motivo
    2. si adottino comportamenti gravemente scorretti o lesivi nei confronti dell’Associazione o dei/delle soci/e, ovvero si svolgano attività in contrasto con le finalità e gli interessi dell’Associazione. L’esclusione del/la socio/a potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio dei Probiviri, che opererà nel rispetto della procedura prevista nel Regolamento. La delibera di esclusione è ratificata dall’assemblea alla prima
    3. Decesso del/la socio/a.

 L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’assemblea, ai sensi dell’art. 24 del Codice civile, nei confronti dei/lle soci/e che si siano resi gravemente inadempienti rispetto ai propri obblighi verso l’associazione o che, in qualsiasi modo, abbiano arrecato grave danno all’associazione.

ART. VII – PATRIMONIO ASSOCIATIVO

Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai versamenti delle quote sociali e da ogni provento o contributo che pervenga sia da/dalle soci /e che da terzi, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia associativa. È in ogni modo escluso che i proventi delle attività siano divisi tra i/le soci/e, neppure in forme indirette. La consistenza del patrimonio viene determinata ogni anno attraverso la redazione, effettuata a cura del Consiglio, di un bilancio consuntivo relativo al periodo coincidente con l’anno solare precedente, definito esercizio, entro sei mesi dal termine dello stesso.

L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, il patrimonio verrà devoluto ad altro ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga.

ART. VIII – OPERA DI TERZI ED ATTIVITÀ COMMERCIALI

Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, l'Associazione ha facoltà di avvalersi dell'opera di terzi, di dare in concessione a terzi parte dei servizi e delle attività svolte, nonché di concedere spazi dell'Associazione. Tali facoltà possono essere esercitate al fine di reperire i fondi necessari all’attuazione degli scopi sociali, di avviare attività e iniziative di qualunque tipo, in linea con gli scopi dell'Associazione stessa, anche a carattere commerciale, purché non prevalenti rispetto a quelle istituzionali, al fine di promuovere, sostenere e sviluppare la propria attività istituzionale.

ART. IX – ORGANI SOCIALI

Sono organi dell’Associazione:

  1. l'Assemblea dei/lle soci/e;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Comitato Tecnico Scientifico;
  4. il/la Presidente;
  5. il Collegio dei

Supportano gli organi sociali:

  1. il/la Vice Presidente;
  2. il/la Presidente onorario;
  3. il/la Segretario/a Generale;
  4. il/la Tesoriere/a.

ART. X – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei/lle soci/e è l’organo sovrano dell'Associazione. Essa viene convocata dal Consiglio Direttivo, attraverso il/la Presidente, che provvede a informare i/le soci/e mediante affissione presso la sede sociale almeno 30 giorni prima della data prevista per l’Assemblea, oppure per e-mail, o per lettera o con qualunque altro mezzo di comunicazione. La convocazione deve contenere l’Ordine del Giorno dei lavori.

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei/lle soci/e aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei/lle soci/e presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti in sessione ordinaria, e con un quorum dei due terzi dei presenti in sessione straordinaria.

Godono dei diritti elettorali attivi e passivi solo i/le soci/e in regola con le quote sociali.

L’Assemblea è presieduta dal/la Presidente, o in sua assenza, dal/la Vicepresidente.

È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, mediante videoconferenza a condizione che le persone partecipanti possano essere identificate, seguire la discussione e intervenire in tempo reale sugli argomenti all’ordine del giorno. Con l’osservanza di tali requisiti le riunioni dell’Assemblea, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, saranno considerate come tenute nello stesso luogo in cui si trovano il/la Presidente e il/la Segretario/a per consentire la redazione e la sottoscrizione del verbale della riunione.

Della sessione dei lavori dell’Assemblea viene redatto verbale su apposito libro a cura del/la Segretario/a Generale. L’assemblea ordinaria per l’approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo ha luogo almeno una volta l'anno, entro sei mesi dalla data di chiusura dell’esercizio.

I bilanci consuntivi e preventivi, una volta approvati, sono pubblicati sul sito web dell’Associazione. L’Assemblea dei/lle soci/e è competente in sede ordinaria per deliberare in merito a:

  1. l’approvazione del Bilancio Consuntivo e del Bilancio preventivo;
  2. gli indirizzi di carattere generale dell'Associazione finalizzati al perseguimento degli scopi sociali;
  3. l’approvazione del Regolamento interno su proposta del Consiglio Direttivo;
  4. l’elezione e la nomina dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Presidente Onorario;
  5. l’elezione e la nomina dei membri del Collegio dei Probiviri;
  6. qualunque altra materia demandatale per Legge o per Statuto, e/o sottoposta al suo esame dal Consiglio

In sessione straordinaria l’Assemblea dei/lle soci/e è competente a deliberare in merito alle modifiche

statutarie e allo scioglimento dell’Associazione.

ART. XI – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque soci/e eletti/e dall’Assemblea.

Inoltre, possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo:

  • il/la Past President, con funzioni consultive e senza diritto di voto;
  • il/la Presidente Onorario, figura onorifica e rappresentativa, nominata dall’Assemblea dei/lle soci/e per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. La nomina del/della Presidente Onorario non è obbligatoria. In caso di nomina, partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e rappresentative, senza diritto di voto e senza entrare nel computo dei componenti eletti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio, salvo i seguenti casi di scioglimento anticipato:

  • per dimissioni di almeno metà dei/lle componenti più uno;
  • per mozione di sfiducia scritta e motivata, deliberata a maggioranza dall'Assemblea dei/lle Soci/e.

In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un/a consigliere/a eletto/a, il Consiglio Direttivo alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione per cooptazione del più votato/a fra i/le non eletti/e. Qualora non ci sia un elenco da cui attingere, il Consiglio Direttivo può cooptare un/a consigliere/a pro-tempore, il cui mandato termina alla scadenza naturale del Consiglio stesso, tra i/le soci/e in regola con il pagamento delle quote sociali.

Tutte le cariche sociali scadono con lo scadere del Consiglio Direttivo e sono immediatamente rieleggibili per un solo mandato.

I membri del Consiglio Direttivo, in qualità di amministratori/trici, non dovranno aver subito condanne

passate in giudicato in relazione all’attività dell’associazione, pena la loro decadenza.

ART. XII – ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Il Consiglio si riunisce, ogni qualvolta fosse ritenuto necessario dal/lal Presidente o su richiesta di almeno tre consiglieri/e, previa convocazione da parte del/la Presidente.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei/lle presenti, qualunque sia il loro numero e devono essere verbalizzate in un apposito registro a cura del/la Segretario/a Generale; in caso di parità prevale il voto del/lla Presidente.

La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà più uno dei/lle componenti.

Sono componenti del Consiglio: il/la Presidente, il/la Vice Presidente, il/la Segretario/a generale, il/la Tesoriere/a, i/le consiglieri/e, il/la Past President e l'eventuale Presidente Onorario.

Il Consiglio ha il compito di:

  1. nominare tra i propri membri: il/la Presidente, e su proposta di questo, il/la Segretario/a generale e il/ Tesoriere/a;
  2. ammettere i/le nuovi/e soci/e ordinari/e e delibera, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, in

merito alle controversie tra l’Associazione e i/le soci/e;

  1. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo d’esercizio per sottoporlo all’approvazione dell’Assemblea;
  2. attuare le delibere dell'Assemblea;
  3. modificare la sede della Associazione tramite delibera;
  4. gestire il patrimonio sociale, attraverso ogni attività consentita dallo Statuto, al fine del perseguimento degli scopi sociali;
  5. promuovere e attuare iniziative di ogni tipo che vengono ritenute idonee al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
  1. scegliere i collaboratori/trici terzi di cui

Il Consiglio può deliberare di delegare parte delle sue attività o incarichi specifici al/alla Presidente o ad altro suo proprio membro. 

ART. XIII – COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

 Il Comitato Scientifico ha il compito di monitorare e indirizzare l’attività scientifica dell’Associazione, con particolare riferimento alla verifica della attività di ricerca psicologica in ambito nazionale e internazionale. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 componenti nominati dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente dei Comitato Tecnico Scientifico, il quale propone gli altri membri, che dovranno essere successivamente incaricati dallo stesso Consiglio Direttivo. Il Comitato Tecnico Scientifico si configura come struttura tecnico-scientifica e consultiva, dedicata soprattutto alla formazione permanente degli/lle Associati/e.

Il Comitato Tecnico Scientifico cura la pubblicazione dell'attività scientifica dell’associazione attraverso il sito web dell’associazione e lo aggiorna costantemente.

ART. XIV – IL/LA PRESIDENTE E IL/LA PAST PRESIDENT

 Il/la Presidente rappresenta l’Associazione in ambito culturale e scientifico, nonché legalmente, anche di fronte a terzi e in giudizio. Vigila che si operi in conformità agli scopi e agli interessi dell'Associazione. Presiede e convoca il Consiglio e l'Assemblea, ne determina l’ordine del giorno e cura l’esecuzione delle delibere. È autorizzato a operare sui conti intestati all’Associazione, ad aprire conti correnti, effettuare bonifici bancari, nonché a prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati. Nell’adempimento di tali funzioni il/la Presidente può ricorrere all’istituto della delega.

Il/la Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile immediatamente una sola volta. Ove non rieletto/a, il/la Presidente assume la carica di Past President.

Il/la Presidente nomina il/la Vice presidente tra i membri del Consiglio.

Il/la Presidente, in qualità di legale rappresentante, non dovrà aver subito sentenze di condanne passate in giudicato in relazione all’attività dell’Associazione, pena la sua decadenza.

ART. XV – VICE PRESIDENTE

Il/la Vice Presidente sostituisce il/la Presidente in caso di assenza o impedimento.

ART. XVI – SEGRETARIO/A GENERALE

Il/la Segretario/a ha il compito di redigere e curare la conservazione dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, di custodire l'archivio della società, di curare l'elenco ufficiale dei/lle soci/e e dare esecuzione ai deliberati dei vari organi della società.

ART. XVII – TESORIERE

Il/la Tesoriere/a cura la gestione amministrativa della Società e i relativi rendiconti. È sua responsabilità firmare mandati di pagamento sui fondi della Società, custodirne i fondi quando necessario, nonché raccogliere le quote e altri crediti di qualsiasi titolo dovuti alla Società. Il/la Tesoriere/a riscuote le quote sociali, tiene la prima nota dell'Associazione e collabora alla redazione del Bilancio consuntivo e preventivo. È inoltre tenuto/a, entro tempi ragionevoli, a mostrare i libri contabili a ogni socio/a che ne faccia richiesta. Il/la Tesoriere cura la pubblicizzazione, sul sito ufficiale dell’associazione, dei Bilanci consuntivo e preventivo. Cura altresì la pubblicizzazione di eventuali incarichi retribuiti, deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il mandato del/lla Tesoriere/a può avere una durata superiore a quella prevista per gli altri incarichi, qualora la persona sia disponibile e l’Assemblea lo approvi.

ART. XVIII – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea elegge un Collegio dei Probiviri, composto da tre (3) membri effettivi e da due supplenti, con le competenze previste dal Regolamento Associativo.

Il Collegio dei Probiviri è competente nella definizione delle controversie tra l’Associazione e i/le soci/e. I suoi pareri, formalmente richiesti dal Consiglio Direttivo e a esso esclusivamente indirizzati, sono obbligatori ma non vincolanti.

Dei pareri del Collegio dei Probiviri viene tenuto un libro verbali.

Il Collegio dei Probiviri elegge al proprio interno il/la Presidente, e opera secondo le modalità previste dal Regolamento.

ART. XIX – AGGREGAZIONE DEI/LLE SOCI/E PER SEZIONI REGIONALI E PER GRUPPI

I Soci, nell'ambito degli scopi e delle finalità dell’Associazione, hanno la facoltà di organizzarsi e costituirsi in ulteriori sezioni regionali, a partire da un minimo di 20 soci/e aderenti, o in Gruppi di lavoro, con minimo 5 aderenti, purché rappresentanti di diverse istituzioni, salvo diversa indicazione del Consiglio Direttivo.

All'atto della loro costituzione, che non prevede particolari formalità tranne la delibera del Consiglio Direttivo dell’Associazione e la redazione di un verbale di costituzione da parte dei/lle partecipanti alla Sezione o al Gruppo, il/la Presidente, su indicazione degli/lle stessi/e partecipanti, ne nomina il/la Coordinatore/trice.

Nella delibera del Consiglio Direttivo viene indicato, per le Sezioni regionali il territorio di riferimento, per il Gruppo di lavoro lo scopo o l’oggetto che si intende perseguire.

Tutte le iniziative promosse dalle Sezioni regionali o dai Gruppi di lavoro, a carattere culturale, scientifico o di politica sanitaria e/o sociale, a interesse nazionale o internazionale, devono essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo.

I/le soci/e dell'Associazione che aderiscono alle Sezioni Regionali o ai Gruppi di lavoro devono essere in regola con il versamento delle quote associative.

È previsto un rapporto annuale nel quale il Coordinatore della Sezione o del Gruppo relaziona al Consiglio Direttivo sulle attività svolte.

Il Consiglio Direttivo può stabilire modalità di accantonamento di fondi dedicati alle attività di ogni singola Sezione regionale o Gruppo di lavoro.

Le modalità di organizzazione a livello territoriale delle Sezioni sono libere, fermo restando l’obbligo di accettare gli scopi e i fini dell'Associazione e che le attività svolte a livello locale debbano considerarsi integrative, mai sostitutive od alternative di quelle associative nazionali.

ART. XX – GRATUITÀ DELLE CARICHE E OBBLIGHI ED INCOMPATIBILITÀ

Le cariche associative sono assunte a titolo gratuito.

Presidente, membri del Consiglio Direttivo, tutti/e gli/le associati/e che ricoprono cariche sociali o incarichi anche temporanei, non devono aver subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività dell'associazione stessa. Eventuali conflitti di interesse vanno dichiarati e regolati dal Collegio dei Probiviri.

ART. XXI – SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria secondo il disposto di cui all’art.

  1. L'assemblea provvederà altresì a nominare uno/a o più liquidatori per le operazioni necessarie, nonché l’ente pubblico o privato avente finalità sociale analoga, a cui sarà devoluto il patrimonio residuo. Le relative spese saranno sostenute dall'associazione con il suo patrimonio. Per quanto non previsto si rimanda alle disposizioni del Codice Civile.

ART. XXII – ESTINZIONE ASSOCIAZIONE

L'estinzione dell’Associazione avviene nei casi previsti dall'art. 27 del Codice civile.

ART. XXIII – DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Quanto non espressamente definito nel presente Statuto viene rimandato al Regolamento associativo.

 

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