Statuto

Statuto approvato dall’assemblea del 25 giugno 2009

Caratteristiche, Finalità, Sede Legale

Art. 1  È costituita una associazione senza scopo di lucro denominata “Società italiana di Psicologia di Comunità”, d’ora in poi  “SIPCO”, ovvero l’“Associazione”, con struttura e organizzazione democratica, in ottemperanza all’art. 10 DL 460/97.

Art. 2  La SIPCO  è un’associazione scientifico-culturale che ha lo scopo di promuovere lo sviluppo degli studi, delle ricerche, della formazione e delle applicazioni nei vari settori di cui si occupa la Psicologia di Comunità.

Art. 3 L’Associazione ha per oggetto il perseguimento dei seguenti obiettivi:

  1. diffondere ed approfondire gli aspetti teorici e di ricerca, le tecniche e le metodologie di  consulenza, formazione e ricerca-intervento proprie della Psicologia di Comunità;
  2. promuovere incontri di riflessione e rielaborazione sulla pratica della psicologia di comunità;
  3. stabilire e mantenere rapporti con altre organizzazioni nazionali ed internazionali  che si occupano di problemi scientifici di comune interesse;
  4. promuovere scambi e confronti culturali con gli operatori di altre professioni in un’ottica interdisciplinare;
  5. sensibilizzare le istituzioni e la società civile  sull’approccio della Psicologia di Comunità;

Art. 4  Per conseguire gli obiettivi di cui all’art. 3, l’Associazione può avvalersi dei seguenti strumenti:

  1. una rivista e un bollettino con frequenza periodica;
  2. libri e materiale multimediale realizzati in proprio o per conto terzi;
  3. un sito web;
  4. sponsorizzazione di programmi di formazione e di ricerca;
  5. organizzazione di attività formative e di aggiornamento;
  6. ogni altra attività che anche indirettamente possa essere utile o opportuna per gli scopi dell’Associazione;

Art. 5  La Sede Legale dell’Associazione è stabilita presso il Dipartimento di Psicologia di Bologna. La sede operativa è collegata alla figura del Presidente in carica.

Art. 6  La durata dell’Associazione è fissata al 31 Dicembre 2050. Si potrà procedere a proroghe e  a scioglimento anticipato a norma di Statuto e di Legge.

Soci, Obblighi finanziari e Sociali

Art.  7 Si può appartenere all’associazione in qualità di:

  1. soci ordinari;
  2. soci aderenti;
  3. soci onorari;
  4. soci junior.

Sono soci ordinari gli psicologi regolarmente iscritti all’Albo Professionale e professionisti che insegnino o applichino nella propria attività principi e  metodi della Psicologia di comunità.
Sono soci aderenti coloro che sono interessati o personalmente impegnati nella Psicologia di Comunità senza possedere tutti i requisiti indicati per i soci ordinari.
Possono essere soci Junior le persone fino al compimento del 34° anno di età. I soci Junior sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua ridotta.
Possono essere soci onorari le personalità del mondo scientifico e culturale, italiane o straniere che si siano particolarmente distinte nell’ambito della Psicologia di Comunità.
I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono fare domanda scritta alla SIPCO presentando un curriculum. Sulle domande delibera il Consiglio Direttivo, motivando la deliberazione. L’elenco dei soci è pubblicato nel sito dell’Associazione.

Art. 8 I soci, ad eccezione di quelli onorari, sono tenuti al pagamento delle quote sociali annuali.
Ogni socio si impegna a contribuire al perseguimento delle finalità indicate nel presente statuto e ad attenersi alle norme del codice deontologico della propria professione
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morosità. Il recesso si riferisce al socio che volontariamente richiede di recedere. L’esclusione è deliberata dal consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea, ai sensi dell’art. 24 del Codice civile nei confronti dei soci che si siano resi gravemente inadempienti nei confronti dei loro obblighi verso l’associazione o che comunque abbiano creato grave danno all’associazione. La morosità si riferisce al socio che nell’arco di tre anni non effettua il versamento della quota associativa.

Tutte le cariche elettive all’interno dell’Associazione sono assunte dai soci a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate.

Struttura e Organi dell’Associazione

Art. 9  Organi dell’Associazione sono:

  • l’assemblea dei soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente in carica.

Art. 10  L’Assemblea dei soci è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Consigliere più anziano. L’assemblea dei soci è altresì convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne venga fatta richiesta scritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci regolarmente iscritti all’Associazione. Le assemblee sono regolarmente costituite e con qualunque numero di presenze in seconda convocazione. Il Presidente dell’assemblea è il Presidente dell’Associazione, o in caso di impedimento, un socio designato dall’ assemblea medesima. Il Presidente dell’assemblea nomina tra gli intervenuti un segretario con l’incarico di redigere il verbale dei lavori.
L’assemblea delibera, tanto in prima, quanto in seconda convocazione, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. I soci onorari nonché i soci ordinari e Junior in regola con il pagamento delle rispettive quote godono dell’elettorato attivo e passivo.

Art. 11  L’Assemblea dei soci ha i seguenti compiti:

  • eleggere il Consiglio Direttivo;
  • eleggere il Presidente dell’Associazione;
  • eleggere il Tesoriere;
  • deliberare sul resoconto delle attività dell’Associazione;
  • deliberare sul piano delle attività programmate per l’anno successivo;
  • deliberare sulle  proposte presentate all’assemblea, comprese le modifiche da apportare allo statuto;
  • deliberare in merito al bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione;
  • deliberare sull’eventuale anticipata decadenza del Consiglio Direttivo;
    Il mandato del Tesoriere, se la persona è disponibile e se l'Assemblea approva, può avere una durata superiore a quella prevista per gli altri incarichi.

Art. 12  Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri eletti, più il Presidente. Il Consiglio Direttivo viene rinnovato ogni due anni; i consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
La votazione ha luogo a scrutino segreto durante l’assemblea dei soci ordinari. Vengono eletti i soci che raccolgono il maggior numero dei voti.

Art. 13  Il Consiglio Direttivo promuove e coordina tutta l’attività e l’organizzazione dell’Associazione, perseguendone le finalità.
In particolare:

  • aggiorna l’elenco dei soci;
  • nomina i soci onorari;
  • approva l’ammissione e la destituzione dei soci;
  • redige il regolamento generale di  funzionamento degli organi dell’Associazione;
  • propone l’ammontare delle quote sociali;
  • cura i rapporti con le Istituzioni e la società civile;
  • predispone eventuali modifiche da apportare allo statuto;
  • istituisce commissioni di lavoro;
  • approva eventuali richieste di gruppi di lavoro regionali;
  • promuove attività di ricerca congiunte con altri organismi nazionali ed internazionali;
  • predispone i bilanci preventivi e consuntivi;
  • coordina l’attività editoriale e di promozione culturale dell’Associazione;
  • tutela e gestisce l’immagine dell’Associazione.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono adottate a maggioranza dei componenti presenti;  in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le modalità di convocazione sono stabilite nell’apposito regolamento organizzativo interno. Qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio Direttivo può invitare alle riunioni il Tesoriere.

Art. 14  Il Presidente  rappresenta l’Associazione  in ambito culturale e scientifico e rappresenta legalmente l’associazione anche di fronte a terzi e in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, ne fa eseguire le deliberazioni, firma gli atti ufficiali ed è autorizzato ad operare sui conti intestati all’Associazione, ad aprire i conti correnti, versare e girare assegni bancari, circolari e vaglia, prelevare sull’avere liquido e su eventuali crediti accordati. Nell’adempimento di tali funzioni il Presidente può ricorrere all’istituto della delega.
Viene eletto direttamente dall’Assemblea dei soci e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Patrimonio e durata dell’Esercizio Finanziario

Art. 15  L’Associazione ha un proprio patrimonio costituito:

  1. dall’importo delle quote sociali;
  2. da donazioni, lasciti, contributi di enti o cittadini;
  3. da materiali e mobili acquisiti;
  4. da eventuali residui derivati dalle attività sociali.

Art. 16  L’esercizio finanziario della SIPCO inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre dello stesso anno. È fatto divieto di procedere in ogni modo a distribuzione di utili, avanzi, riserve, fondi e patrimonio dell’associazione anche in via indiretta. Eventuali avanzi attivi della gestione saranno utilizzati per il raggiungimento delle finalità istituzionali.

Art.17 Il foro competente per ogni questione che dovesse insorgere all’interno dell’associazione ovvero tra questa ed eventuali terzi, sarà quello della Corte D’Appello ove ha  la sede legale l’Associazione.

Norme transitorie

Art. 18  Il presente Statuto entra in vigore al momento della sua approvazione.

Art. 19 In prima applicazione, il Presidente e il Consiglio Direttivo saranno eletti nell’assemblea dei soci convocata per il 25 giugno 2009 e dureranno in carica tre anni, così da allineare le elezioni degli organi all’Assemblea prevista durante il Convegno nazionale SIPCO nel 2012.

 

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